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Sez. 1, Sentenza n. 2405 del 06/08/1962 (Rv. 253586 - 01)

ELEZIONE - ELETTORATO - PASSIVO - ELEZIONI COMUNALI - INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - AMMINISTRATORE DELL'E C A - PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI ALL'ENTE E NON ALLA GIUNTA COMUNALE - INVALIDITA - INELEGGIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253586-01

ELEZIONE - ELETTORATO - PASSIVO - ELEZIONI COMUNALI - INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - AMMINISTRATORE DELL'E C A - PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI ALL'ENTE E NON ALLA GIUNTA COMUNALE - INVALIDITA - INELEGGIBILITA.*

L'amministratore dell'ente comunale di assistenza, che abbia presentato le dimissioni allo stesso ente anziche alla giunta municipale che ha proceduto alla nomina, e ineleggibile alla carica di consigliere comunale, a norma degli artt 10 della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934 n 383 e 1 del DL 14 aprile 1944 n 125, essendo prive di effetto le dimissioni presentate ad autorita incompetente.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1944 num. 125 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)