Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 489 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3866
- Circolazione stradale
- Guida senza patente e guida di autoveicoli o motoveicoli di particolare potenza con patente da meno di due anni o da meno di un anno
- Pena
- Equiparazione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Anche per quanto riguarda i reati previsti dal codice della strada, l'individuazione delle fattispecie criminose, nonché la determinazione della qualità e della misura della pena appartengono all'esclusiva discrezionalità del legislatore, incensurabile se contenuta nei limiti della razionalità. Non è irragionevole l'equiparazione, quoad poenam, della guida di veicoli più veloci o potenti,con patente conseguita da un periodo di tempo inferiore a quello prescritto,alla guida senza patente, dal momento che alla medesima 'ratio' è riconducibile la prescrizione relativa al possesso della patente e all'abilitazione alla guida per un dato periodo di tempo.(Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 80, comma tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).
Norme impugnate
- art. 80, comma 13, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 ("Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale") promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui equipara quoad poenam il comportamento di chi guida senza patente a quello di colui che guida autoveicoli o motoveicoli di particolare potenza con patente conseguita da meno di due anni o da meno di un anno;
che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata equiparando irragionevolmente, nel trattamento sanzionatorio principale e nelle conseguenti pene accessorie, situazioni di diversa gravità e rilevanza, verrebbe a violare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
punto 2
Considerato che secondo quanto ha costantemente affermato questa Corte - anche in relazione alla specifica materia dei reati previsti dal codice della strada - l'individuazione delle fattispecie criminose, nonché la determinazione della qualità e della misura della pena appartengono all'esclusiva discrezionalità del legislatore, costituzionalmente incensurabile se contenuta nei limiti della razionalità (sentenze nn. 121 e 160 del 1973; n. 1 del 1975; n. 72 del 1980; nn. 103 e 199 del 1982);
che nel caso sottoposto all'esame della Corte l'equiparazione della guida di veicoli più veloci o potenti senza aver conseguito la patente da un certo periodo di tempo all'ipotesi di guida senza patente, non appare affatto irragionevole se si considera che, dal punto di vista della capacità tecnica, e a prescindere dunque dai requisiti psicofisici o attitudinali per i quali è prevista una diversa disciplina (art. 87 u.c. d.P.R. 15 giugno 1959, n, 393), il possesso dell'abilitazione alla guida per dodici o ventiquattro mesi, costituendo indice della maturazione di una certa esperienza nella conduzione stradale dei veicoli, è prescritto in ragione della medesima ratio che impone, nella generalità delle altre ipotesi, il semplice possesso della patente;
punto 3
Visti gli artt. 23, secondo e terzo comma, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ("Testo unico delle norme sulla circolazione stradale") in relazione alla disposizione di cui al settimo comma dello stesso articolo, sollevata dal Pretore di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 (reg. ord. n. 177 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze