Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Testo in vigore al
Art. 6 Accelerazione delle procedure
1. Fino al 31 dicembre 1989 l'approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in loco, dei progetti di ampliamento di impianti di smaltimento gia' autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni nonche' il rinnovo delle autorizzazioni scadute, sono disposti o denegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, e' ammesso il ricorso al Ministro dell'ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma secondo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
Art. 7 Impianti di iniziativa pubblica
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacita' gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualita' del servizio nonche' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell' articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , con prevalenza per i piu' bassi prezzi di trattamento a parita' di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e puo' adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.
2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.
3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonche' di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonche' ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che sulla base della istruttoria espletata dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonche' la restituzione allo stato delle somme derivanti dai mutui, secondo criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorita' alla predetta restituzione.
4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonche' delle autorizzazioni previste dall' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e' di dieci anni.
Art. 8 (( (Valutazione di compatibilita' ambientale)
1. La valutazione di compatibilita' con le esigenze ambientali di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto articolo 3-bis. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 , pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988.
Art. 9 Personale
1. Per le attivita' del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente puo' attribuire, per un contingente massimo di quindici unita', incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenentte ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici.
Il personale in parola e' collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale e' corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Art. 9-bis Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i paesi della comunita' economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.
2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione e' liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.
3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I rifiuti speciali, nonche' quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorita' marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le localita' di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.
5. L'imbarco delle merci di cui al comma quarto, nonche' dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione e' ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma secondo dell' articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui e' previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non puo' essere rilasciata se non e' esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.
7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dall' articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , qualora il trasporto avvenga via nave.
8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma quarto senza l'autorizzazione di cui ai commi primo o quinto e' punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresi' le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.
9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina gia' prevista dall' articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto articolo 12 relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.
10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi terzo e sesto, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalita' stabilite nel presente articolo.
Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalita' di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento.
Art. 9-ter Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti
1. Le disponibilita' di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilita' puo' essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 9-quater Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio
1. Le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalita' volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il primo gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti.
2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalita' giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale.
Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.
3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:
a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;
b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.
4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvia alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.
Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalita' da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai contributi dei soggetti partecipanti nonche' da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attivita' e dal contributo di riciclaggio, che e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passivita' del consorzio. L'equilibrio di gestione e' sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio e' un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.
7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio e' determinato nella misura del 10 per cento.
8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonche', di concerto con il Ministro della sanita', i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.
9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non e' dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo.
L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio e' disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. A partire dall'1 luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale riempibilita', secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.4
11. A partire dall'1 luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.4
12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi decimo e undicesimo sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
13. E' consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.
14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, e' consentito fino al 31 dicembre 1990.
15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.
Art. 9-quinquies Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste
1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti.
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacita' produttive delle singole imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.
Art. 9-sexies Materiali e requisiti dei sacchetti commercializzati sul territorio nazionale
1. A decorrere dall'1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilita', le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'istituto superiore di sanita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dall'1 luglio 1989 i sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. A decorrere dall'1 luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un'intera facciata per:
a) un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente;
b) l'indicazione del materiale utilizzato.4
4. Si applicano le disposizioni dei commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 9-quater.
Art. 9-septies Adempimenti comunitari
1. Per consentire l'elaborazione delle relazioni periodiche nonche' la verifica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici, confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi, vuoti o pieni, nonche' i consorzi di cui all'articolo 9-quater e le imprese che riciclano contenitori per liquidi sono tenuti a comunicare, per quanto di competenza, entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni che saranno definite con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente.
Art. 9-octies Sanzioni
1. I soggetti di cui all'articolo 9-quater, comma 3, lettere a) e b) che non provvedono a denunciare, entro il 31 luglio 1989, al Ministero dell'ambiente le attivita' di produzione e di importazione ivi previste, sono puniti con la pena dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
2. Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi privi dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma dodicesimo dell'articolo 9-quater, e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.
3. I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5 comma 1 ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui al precedente articolo 3, comma 5, e all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
Art. 9-novies Definizioni
1. In attuazione della direttiva cee 85/339 del 27 giugno 1985 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonche' i rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali;
b) per sacchetti o buste si intendono gli involucri preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;
c) per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili;
d) per liquidi alimentari si intendono quelli indicati nell'allegato 2 al presente decreto;
e) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si intende la fabbricazione di nuovi contenitori, o imballaggi, o di altri prodotti mediante contenitori usati nonche' l'utilizzazione di questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di energia e calore conformi alle disposizioni vigenti.
Art. 9-decies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 1988, N. 527, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 10 FEBBRAIO 1989, N. 45
Art. 9-undecies Agevolazioni fiscali
1. All' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' aggiunto il seguenti numero:
"27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi."
2. L'articolo 17-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all' articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all'articolo 5."
3. A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 8.
Art. 9-duodecies Oli esausti
1. Si applicano al conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli oli esausti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedono alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti.
2. Le imprese che provvedono per conto del consorzio obbligatorio degli oli usati alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli oli medesimi, devono essere munite di autorizzazioni delle regioni competenti, ai sensi dell' articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
3. Il registro di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 , sostituisce per i soggetti indicati il registro di carico e scarico di rifiuti previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e normativa regionale corrispondente.
Art. 9-terdecies Mantenimento di somme in bilancio
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell' articolo 14, commi quarto e settimo, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno successivo.
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
GAVA, Ministro dell'interno
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRANDINI, Ministro della marina mercantile
LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 8