Sez. 1, Sentenza n. 1880 del 18/10/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162905 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - MUNIZIONI - DETENZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - TRASFERIMENTO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI - MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - PLURALITÀ DI REATI PERMANENTI IN CASO DI DETENZIONE SUCCESSIVA, DURATURA E STABILE, IN LOCALITÀ DI PIÙ COMUNI - CONFIGURABILITÀ.*
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - MUNIZIONI - DETENZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - TRASFERIMENTO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI - MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - PLURALITÀ DI REATI PERMANENTI IN CASO DI DETENZIONE SUCCESSIVA, DURATURA E STABILE, IN LOCALITÀ DI PIÙ COMUNI - CONFIGURABILITÀ.*
La cessazione della permanenza del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo e di munizioni coincide o con l'avvenuta denuncia di esse alla competente autorità, o con la perdita della loro detenzione, in qualunque modo avvenga, ovvero col trasferimento delle armi e delle munizioni da una località ad altra località del territorio nazionale che trovasi in una diversa circoscrizione dell'autorità di pubblica sicurezza. Nel momento in cui l'arma o le munizioni escono dall'ambito territoriale della circoscrizione di una determinata autorità di P.S. ed entrano in quello della circoscrizione di altra autorità, sita in diverso comune, si esaurisce il comportamento omissivo, qualora la denuncia non è stata fino a quel momento presentata, e cessa quindi la permanenza del reato, in quanto inizia una diversa e nuova condotta omissiva nei confronti dell'autorità di P.S. nella cui giurisdizione l'arma o le munizioni vengono a trovarsi, e così via via che esse vengono trasferite da una località all'altra, sempre che tale trasferimento abbia i requisiti d'una certa durata e stabilità. In tal caso non vi è ragione per non ritenere che una volta accertato il fatto che l'arma è stata tenuta, stabilmente e in modo duraturo, in località di più comuni, il detentore che abbia omesso la denuncia debba rispondere di più reati permanenti, eventualmente unificati col vincolo della continuazione. (V mass nn 138303, 138305 sulla natura permanente del delitto).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 34, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)