Sez. 1, Sentenza n. 46021 del 21/10/2021 Cc. (dep. 16/12/2021) Rv. 282217 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sanzione disciplinare - Provvedimento attuativo - Adozione prima dell'esaurimento dei mezzi di impugnazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale, prima dell'esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento penitenziario, è data attuazione alla sanzione disciplinare irrogata al detenuto, non essendo previsto dalla legge in tal caso alcun meccanismo di sospensione dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 78, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 80, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 38, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 39, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)