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Sez. 1, Sentenza n. 46021 del 21/10/2021 Cc. (dep. 16/12/2021) Rv. 282217 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sanzione disciplinare - Provvedimento attuativo - Adozione prima dell'esaurimento dei mezzi di impugnazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282217-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale, prima dell'esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento penitenziario, è data attuazione alla sanzione disciplinare irrogata al detenuto, non essendo previsto dalla legge in tal caso alcun meccanismo di sospensione dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 78, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 80, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 38, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 39, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)