Sez. L, Sentenza n. 20813 del 14/10/2016 (Rv. 641391 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Sospensione ex art. 14, comma 2, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 12 giugno 2003 - Termine iniziale - Iscrizione nel registro degli indagati - Sufficienza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
In tema di pubblico impiego privatizzato, il termine iniziale per la sospensione del procedimento disciplinare di cui all'art. 14, comma 2, del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 12 giugno 2003, รจ costituito dalla conoscenza, da parte dell'amministrazione, della trasmissione della "notitia criminis" e dell'iscrizione nel registro degli indagati, senza che sia necessario attendere l'esercizio dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 12/06/2003 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)