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Sez. L, Sentenza n. 10111 del 02/05/2006 (Rv. 589259 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Principio di non contestazione - Estensione - Ammissione della pretesa di controparte avente ad oggetto espressioni qualificatorie o definitorie - Inapplicabilità - Fattispecie
Stato
decisa il 2006-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589259-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione opera al fine di far ritenere ammessi, e quindi pacifici, i fatti posti a fondamento della pretesa di controparte allorquando essa abbia ad oggetto dati fattuali e non espressioni qualificatorie o definitorie, che nella variegata realtà produttiva ed aziendale possono tradursi in eterogenee e composite esternalizzazioni, suscettibili di diversa valutazione. (Principio applicato in controversia concernente il rispetto, da parte del datore di lavoro, dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, nella quale il datore aveva rivendicato la legittimità della sua condotta per aver applicato, nella scelta dei lavoratori, il criterio della professionalità, non contestato dalla controparte. La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto che l'aver rivendicato il lavoratore, a tutela della sua posizione lavorativa, una maggiore anzianità rispetto ai suoi colleghi non significava di certo una non contestazione del criterio che la società sosteneva di aver seguito, sul presupposto che il protrarsi dell'esercizio dell'attività lavorativa si accompagnasse di solito a maggiore esperienza e capacità, e quindi ad una più accentuata professionalità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)