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Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 10/02/1992 Ud. (dep. 15/04/1992) Rv. 189871 - 01

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio preterintenzionale | Distinzione dall'omicidio volontario in base all'elemento psicologico - Conseguenze - Fattispecie (Omicidio a scopo di rapina commesso mediante soffocamento della vittima).
Stato
decisa il 1992-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/189871-01

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio preterintenzionale

Poiché l'omicidio preterintenzionale si differenzia da quello volontario essenzialmente sotto il profilo dell'elemento soggettivo, facendo difetto, nel primo, la volontà omicida non solo sotto la forma del dolo diretto, ma anche sotto quella del dolo indiretto, eventuale o alternativo. Ne consegue che va necessariamente definito come omicidio volontario e non preterintenzionale quello nel quale la condotta dell'agente sia stata tale da dimostrare, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione anche della sola eventualità che da detta condotta potesse derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui il colpevole, nel corso di una rapina accompagnata da violenza carnale, commessa in concorso con altri, aveva a lungo premuto sulla bocca della vittima un cuscino, impedendole così di respirare e cagionandone la morte, intervenuta per soffocamento, oltre che per altre cause concorrenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)