Sez. U, Ordinanza n. 463 del 13/01/2005 (Rv. 578544 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Litisconsorzio necessario tra tutte le parti della pendente fase di merito - Sussistenza - Eccezione relativa alla legittimazione di una delle parti - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando ad esso estranee questioni di legittimazione delle parti medesime, rilevanti esclusivamente nella fase di merito e non anche in quella di individuazione del giudice fornito di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)