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Sez. U, Ordinanza n. 463 del 13/01/2005 (Rv. 578544 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Litisconsorzio necessario tra tutte le parti della pendente fase di merito - Sussistenza - Eccezione relativa alla legittimazione di una delle parti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578544-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando ad esso estranee questioni di legittimazione delle parti medesime, rilevanti esclusivamente nella fase di merito e non anche in quella di individuazione del giudice fornito di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)