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Sez. L - , Sentenza n. 8605 del 03/04/2017 (Rv. 643898 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Area informazione e comunicazione - Attribuzione di posizione di responsabilità - Requisiti - Art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 422 del 2001 - Circolare INPS - Contrasto - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643898-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

Ai fini dell’individuazione dei titoli necessari per l’assegnazione del personale agli uffici di informazione e comunicazione di cui all’art. 6 della l. n. 150 del 2000, la fonte regolamentare cui rinvia l’art. 5 della medesima legge, pur prevedendo requisiti minimi, ha salvaguardato l’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni, sicché non sussiste alcun contrasto tra l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 422 del 2001 e la circolare INPS del 25 ottobre 2001, nella parte in cui l’ente ha riservato l’attribuzione della posizione di responsabilità ai dipendenti con i profili professionali più elevati.

Riferimenti normativi: Legge 07/06/2000 num. 150 art. 6, Legge 07/06/2000 num. 150 art. 5, DPR 21/09/2001 num. 422 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)