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Sez. U, Sentenza n. 7343 del 13/12/1983 (Rv. 431936 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - DECRETO DEL PRETORE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE O DEL TRIBUNALE - QUESTIONE RELATIVA - DEDUZIONE CON REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431936-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - DECRETO DEL PRETORE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE O DEL TRIBUNALE - QUESTIONE RELATIVA - DEDUZIONE CON REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In Sede di opposizione avverso il decreto reso dal pretore per la repressione di condotta antisindacale, secondo la previsione dello art. 28 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), la questione diretta a stabilire se l'opposizione medesima spetti alla cognizione del pretore o del tribunale (nella specie, prima delle modifiche alla citata norma apportate dalla legge 8 novembre 1977 n. 847) attiene non alla giurisdizione, ma alla Competenza. Pertanto, ove detta questione venga sollevata con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ed in Mancanza dei requisiti per una sua conversione in regolamento di Competenza, difettando sia un'autonoma sentenza sulla Competenza, sia una pronuncia che abbia deciso la Competenza insieme con il merito (dato il carattere sommario del provvedimento pretorile), l'istanza stessa è inammissibile. (V 1332/79, mass n 397597).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 2 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)