Sez. 2, Sentenza n. 451 del 12/01/2006 (Rv. 585893 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DISTANZE RELATIVE AL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI | Del giudice di pace - Condizioni - Inesistenza di controversia sulla proprietà e sui confini - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DISTANZE RELATIVE AL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI
Ai sensi dell'art. 7, comma terzo n.1), cod. proc. civ., il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che, in questo caso, rientrando la causa tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell'immobile, ai sensi dell'art.15 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)