Sez. 6, Sentenza n. 29820 del 24/04/2012 Ud. (dep. 20/07/2012) Rv. 253174 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITÀ, DIFESA O REVERENZA | Destinazione della cosa a pubblica riverenza - Presenza in un luogo di culto - Sufficienza - Esclusione - Funzione di culto o di devozione - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITÀ, DIFESA O REVERENZA
L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen. (destinazione delle cose a pubblica riverenza) sussiste quando le cose abbiano una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettate dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che esse si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di un oratorio privato, di un confessionale, una ginocchiera, una nicchia di legno e due ampolle di vetro, in quanto cose che non hanno funzione di culto ma sono solo strumentali ad esso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)