Sez. L - , Sentenza n. 3816 del 15/02/2021 (Rv. 660441 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Svolgimento di mansioni aggiuntive - Incidenza sulla retribuzione - Limiti e condizioni - Oneri di allegazione del lavoratore - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE
Il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di infermieri professionali che rivendicavano un compenso aggiuntivo per l'utilizzo della strumentazione diagnostica cd. POCT).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)