Sez. 4, Sentenza n. 5922 del 12/12/1975 Ud. (dep. 14/05/1976) Rv. 133546 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DI PROCEDIMENTO - FINALITA - MANCANZA DELL'AVVISO - NULLITA - LIMITI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DI PROCEDIMENTO - FINALITA - MANCANZA DELL'AVVISO - NULLITA - LIMITI.*
L'avviso di procedimento ha la funzione strumentale si porre l'interessato in condizione di conoscere tempestivamente che contro di lui si sta per procedere e di porlo in grado di apprestare le sue difese. L'omissione dell'avviso di procedimento non determina, pertanto, alcuna nullita, quando - sia pure per iniziativa dell'interessato - i diritti di difesa siano stati assicurati. (Conf mass n 126748).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410, Legge 05/12/1962 num. 932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)