Sez. U - , Ordinanza n. 16255 del 08/06/2023 (Rv. 668075 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Avvocato stabilito – Iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 96 del 2001 - Mancanza del titolo abilitativo prescritto dall'ordinamento dello Stato membro d’origine - Cancellazione da parte del C.O.A. italiano – Necessità – Conformità alla Direttiva 98/5/CE – Sussistenza. AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE
Nel caso in cui - dopo che l'avvocato "stabilito", all'esito del prescritto esercizio triennale della professione in Italia, abbia ottenuto l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'albo - risulti la carenza di un requisito necessario per il conseguimento del titolo abilitativo nello Stato membro d'origine, il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è tenuto a disporre la cancellazione della suddetta iscrizione, conformemente all'art. 7, comma 5, della Direttiva 98/5/CE, secondo cui "la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante".
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 19 com. 1 lett. I, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 12, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 6, Direttive Commissione CEE 16/02/1998 num. 5 art. 7 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)