Sez. 6, Sentenza n. 14489 del 24/05/1977 Ud. (dep. 17/11/1977) Rv. 137295 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - PREPOSTO DI FATTO - RESPONSABILITA ESCLUSIVA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - PREPOSTO DI FATTO - RESPONSABILITA ESCLUSIVA - ESCLUSIONE.*
La legge non prevede la figura del 'preposto di fattò, cioe dell'operaio che in un gruppo, anche ristretto a due persone, agisca come capo squadra e ne esplichi le mansioni. Ove cio avvenga, di fatto, cioe senza la qualifica o in Mancanza di incarico da parte di chi ha maggiori mansioni direttive, non e esclusa la corresponsabilita degli altri operai, i quali mai potranno trincerarsi dietro l'assunzione, contra legem, di iniziative da parte di chi non vi e abilitato. (applicazione in tema di infortuni sul lavoro).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)