Sez. 5 - , Ordinanza n. 25212 del 24/08/2022 (Rv. 665571 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimenti adottati dal Garante del Contribuente - Natura - Atti impugnabili dinanzi al giudice tributario - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
I provvedimenti adottati dal Garante del Contribuente non hanno natura autoritativa né sanzionatoria e non sono finalizzati a sostituire o emendare gli atti di imposizione o di riscossione dell'amministrazione finanziaria; pertanto, non sono riconducibili all'elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, a norma dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, restando sottratti al sindacato di quest'ultimo per la totale assenza di riflessi pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 13, Decreto Legisl. 31/12/1992 num.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)