Sez. 1, Ordinanza n. 35554 del 20/12/2023 (Rv. 669808 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito del professionista per l’attività di assistenza e consulenza nella fase di accesso al concordato preventivo e nel corso della procedura - Successivo fallimento - Eccezione di inadempimento sollevata dal curatore - Onere della prova - Ripartizione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento.
Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)