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Sez. 3, Sentenza n. 1957 del 27/01/2009 (Rv. 606394 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Parcheggio di autoveicolo in area recintata gestita da una società - Disciplina di cui all'art. 7, comma 1 lett. f) d.lgs. n. 285 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Contratto atipico di parcheggio - Configurabilità - Contratto di deposito - Disciplina - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo di custodia - Esclusione di responsabilità nelle condizioni generali di contratto - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606394-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

In caso di parcheggio di un automezzo in un'area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 7, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 285 del 1992, che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Peraltro, per la sussistenza dell'obbligo di custodia, non é necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l'immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l'introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall'avviso affisso prima dell'ingresso nell'area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poichè essa rappresenta una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1766, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 1 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)