Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, connesse anche alle imminenti manifestazioni sportive di rilevanza mondiale che si svolgeranno in Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti, del commercio con l'estero, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1
1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento e riservato ai territori del Mezzogiorno.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorita', i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:
a) per le priorita', all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;
b) per i parametri di valutazione, alla redditivita', all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;
c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformita' dei medesimi alle finalita' dei programi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformita' e' verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:
a) l'area, la durata e le modalita' degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;
b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;
c) il concessionario per la realizzazione, che dovra' assicurare anche la gestione;
d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;
e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;
f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;
g) le attivita' di formazione e riqualificazione del personale;
h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;
i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;
l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.
5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalita' di cui all'articolo 2 consta di:
a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;
b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata e' fissata in dieci anni; tale contributo verra' corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.
Art. 2
1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla base delle priorita', parametri e criteri di cui all'articolo 1 e delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 2, con proprio decreto approva i progetti di cui all'articolo 1, determina le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati, nonche' quelle destinate ai progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalita' ed i tempi di erogazione, ed assegna senza finalizzazione alle province autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.
2. I progetti sono valutati da una apposita commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da quattro esperti nel settore della programmazione e dello sviluppo turistico e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. Tale commissione e' integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, e' determinato il compenso spettante agli esperti e al segretario.
3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, stipulano gli atti di concessione, che prevedano tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative penali, conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i quali, decorso il predetto termine, non e' intervenuta la stipula della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri aventi diritto. La revoca e' disposta altresi' nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.
4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono approvati gli atti di concessione per i progetti a carattere nazionale.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 1988, N. 556.
6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente.
Tale autorizzazione non e' richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario puo' estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto.
7. Nel caso di esecuzione forzata sui beni costituiti in ipoteca ai sensi del comma 6 l'aggiudicatario subentra nella concessione.
8. I corrispettivi di cui al comma 6 sono riversati su un apposito conto corrente infruttifero che sara' istituito presso la Tesoreria dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni conformi agli obiettivi indicati nell'articolo 1.
Art. 3
1. Sui prestiti contratti all'estero, fino ad un controvalore di lire 1.500 miliardi, dagli istituti di credito di cui al comma 2, ai fini della concessione di finanziamenti per investimenti nel settore turistico di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 7 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra le data di conversione delle valute mutuate e quella del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro.
2. I prestiti di cui al comma 1 e le relative condizioni e modalita', sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, il quale individua altresi', con lo stesso decreto, gli istituti all'uopo autorizzati.
3. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli istituti interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.
4. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli istituti di credito abilitati faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.
5. Il controvalore in lire dei prestiti contratti e' ripartito su base regionale dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. La concessione dei finanziamenti agli operatori che propongono istanza di finanziamento e' effettuata secondo modalita' e criteri stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del turismo e dello spettacolo e gli istituti di credito abilitati. La concessione dei finanziamenti e' comunque subordinata alla verifica, da parte delle regioni, della conformita' delle istanze alle normative ed ai programmi turistici regionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da contrarre e alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, limitatamente a lire 20 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1990.
Art. 4
1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, definisce, con proprio decreto, un piano unitario ed organico di interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei servizi tecnologici, specificamente connessi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno 1988 ai comuni nonche' al CONI per gli interventi connessi allo stadio Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2- bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, , entro il limite di lire 35 miliardi, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 1. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989.
3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 ed al comma 1 e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.
4. Per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Governo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale nel settore turistico, in connessione allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, sul complessivo importo di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, lire 80 miliardi sono destinati al finanziamento di progetti presentati al Ministero del bilancio e della programmazione economica in base alle vigenti norme sul FIO e ritenuti dal CIPE idonei, volti alla realizzazione di interventi miranti a coordinare e interconnettere al livello nazionale le iniziative territoriali di informatizzazione e di sviluppo nel settore del turismo.
4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in conto esercizi 1983, 1984, 1985 e 1986, e' prorogato al 31 dicembre 1989. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1987.
4-ter. Per le somme di cui al comma 4-bis, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' fissato al mese di marzo dell'anno 1990.
Art. 5
1. La legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, e' prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni di pedaggio autostradale in regime di gratuita' sono sostituiti da una tessera magnetica per pedaggi autostradali.
2. Le agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via aerea e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana.
3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 e della legge 15 maggio 1986, n. 192, riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonche' le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilita' adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, e' autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attivita':
a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilita'; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidita' ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura 'Viaggiare informati', gia' istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operante presso l'ACI, struttura che verra' opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualita' di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro
5. I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, le societa' concessionarie di autostrade, la RAI e gli altri enti in grado di fornire informazioni sono tenuti a prestare la propria collaborazione.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4, commi 1 e 2, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1988, lire 150 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utitilizzando l'accantonamento "Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile".
All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1988 ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma del processo amministrativo".
2. All'onere di 1 miliardo, derivante dalla applicazione dell'articolo 5, comma 4, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1989 e 1990.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e
dello spettacolo
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
COLOMBO, Ministro delle finanze
FERRI, Ministro dei lavori
pubblici
SANTUZ, Ministro dei trasporti
RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero
BONO PARRINO, Ministro per i beni culturali e ambientali
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
MACCANICO, Ministro per gli affari
regionali ed i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI