Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici
Testo in vigore al
Art. 13
1. Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzioni degli organi statali in ordine agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare, agli impianti concernenti oleodotti, metanodotti, raffinazione, esercizio di depositi di olii minerali, impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti e di depositi di bombole di gas di petrolio liquefatti ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 e della legge 7 maggio 1965, n. 460.
Art. 14
1. La Commissione regionale per l'artigianato trasmette ogni semestre al Ministero dell'industria e del commercio, per la trattazione e l'esame dei problemi che interessano l'artigianato nazionale nel suo complesso, una relazione sulla situazione dell'artigianato nella Regione, sull'andamento produttivo, sullo smercio dei prodotti e sui mezzi idonei al raggiungimento di una maggiore produttivita'.
Titolo III. Disposizioni in materia di turismo ed istituzioni ricreative e sportive
Art. 15
1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art. 16
1. Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalita' da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.
Art. 17
1. Le attribuzioni gia' spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' quello di classifica delle medesime sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri delle finanze e del turismo e dello spettacolo.1
Art. 18
1. Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera e del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, numero 1044, e quello del personale delle aziende di cura, soggiorno e turismo, di cui all'art. 10, lettera e del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.
2. I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.1
Art. 19
1. I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.1 I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale, organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della Regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale.
2. L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.
Art. 20
1. I provvedimenti gia' di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere, di locazione degli immobili ad uso di albergo, pensione e locanda e' di vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo.1
Art. 21
1. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.
Titolo IV. Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 22
1. Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
b) espropriazione per pubblica utilita', eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato;
c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.
Art. 23
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, approva i piani regolatori ed i regolamenti edilizi.
2. Approva altresi' i piani territoriali di coordinamento sentito il Ministero dei lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 24
1. Il Comitato tecnico amministrativo, costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e' integrato con tre membri aventi voto deliberativo designati dal Presidente della Giunta regionale.
2. Per l'urbanistica e per le opere di interesse locale e regionale, fino a quando la Regione non avra' diversamente disposto, il Comitato stesso svolge nel territorio regionale le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 25
1. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 si avvale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli uffici del Genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.
2. Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e gli uffici da esso dipendenti, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, le funzioni a questa devolute, restano alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, per esercitare le funzioni riservate allo Stato.
Art. 26
1. Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:
a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;
b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane;
c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico;
d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche;
e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi;
f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;
g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria;
h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;
i) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative a materia di competenza statale, nonche' gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione ed entita' particolarmente gravi.
Art. 27
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari nella Regione continuano ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite a totale carico dello Stato.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo degli Istituti predetti sono comunicati, a cura degli Istituti stessi, al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031, unitamente all'atto di controllo regionale.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R 25 NOVEMBRE 1975, N. 902.
Art. 28
1. Qualora le piccole derivazioni di cui all'art. 6 cpv. del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, interessino acque appartenenti anche a bacini idrografici non compresi nel territorio della Regione, le attribuzioni a questa spettanti sono esercitate di intesa con l'autorita' statale competente.
2. Alla visita di istruttoria sulle domande per concessioni di derivazioni di acque di competenza statale e' invitato un rappresentante della Regione.
3. La Regione puo' presentare osservazioni, richieste ed opposizioni fino alla pronuncia definitiva dell'organo consultivo competente, in merito a domande di rilascio e di rinnovazione di concessioni di derivazioni di acque pubbliche di competenza dello Stato, ed e' inoltre legittimata ad agire ed a proporre ricorsi avverso i relativi provvedimenti.
4. La Regione dovra' essere sentita per la concessione delle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 13, comma primo, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione, la quale esprime il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.
Art. 29
1. Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della Regione, nonche' copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio delle opere nel territorio medesimo.
Art. 30
1. Sino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la dichiarazione di pubblica utilita' per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, nonche' quella di indifferibilita' e d'urgenza dei relativi lavori vengono emesse dal Presidente della Giunta regionale.
2. Per le stesse opere, al Presidente della Giunta regionale sono devolute, altresi', sino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, tutte le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici, in materia di espropriazione per pubblica utilita' e d'occupazione temporanea e d'urgenza.
3. I procedimenti relativi alle dichiarazioni di pubblica utilita', all'espropriazione ed alle relative occupazioni temporanee o d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno definiti dagli organi statali competenti ai sensi delle leggi vigenti.
Titolo V. Disposizioni in materia di trasferimento di uffici statali e' personale
Art. 31
1. Le Amministrazioni dello Stato consegneranno con elenchi descrittivi alla Regione gli atti concernenti le materie, nelle quali la Regione assume le relative potesta' amministrative, per effetto dell'art. 8 dello Statuto ed in conseguenza del passaggio dei servizi previsti dal presente decreto.
Art. 32
1. Il trasferimento di uffici statali alla Regione comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento. La consistenza degli immobili, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero interessato e dal competente Assessore regionale.
2. Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovra' essere inviato alla intendenza di finanza della Provincia nella quale ha sede l'ufficio trasferito, ai Ministeri competenti, alla Giunta regionale, e uno sara' acquisito agli atti dello ufficio interessato.
Art. 33
1. Il personale, impiegati e salariati, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici statali da trasferire alla Regione e appartenenti ai ruoli della Amministrazione da cui i predetti uffici dipendono, e' posto dalle Amministrazioni interessate a disposizione della Regione in posizione di comando, a decorrere dalla data di trasferimento degli uffici.