Sez. 5, Sentenza n. 5825 del 02/12/1999 Cc. (dep. 13/01/2000) Rv. 215567 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Provvedimenti impugnabili - Revocabilità - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di libertà personale, poiché le ordinanze, se non impugnate, acquistano il carattere della irrevocabilità, non è consentito, neanche al medesimo organo che le ha emesse, disporne la revoca. Invero, l'istituto dell'autotutela, che consente alla pubblica amministrazione di correggere i propri provvedimenti errati, trova limitata applicazione nel settore della amministrazione della giustizia ed in particolare per quanto riguarda i provvedimenti "de libertate", per i quali, per esplicito dettato costituzionale, sono previste procedure tassative che danno luogo a provvedimenti sempre verificabili ed impugnabili, nei termini previsti dalla legge. (Fattispecie relativa alla revoca da parte della Corte di appello di sua precedente ordinanza, con la quale era stata dichiarata la inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)