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Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008 (Rv. 604843 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Delibazione delle sentenze straniere in genere - Condizioni - Ordine pubblico interno - Incompatibilità assoluta e relativa - Ostatività - Sentenze ecclesiastiche - Incompatibilità relativa - Ostatività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604843-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

Con riferimento alle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati, il riconoscimento dell'efficacia è subordinata alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenza ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con Protocollo addizionale del 18/2/1984 modificativo del concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)