Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 154 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14635
- Reato in genere
- Furto
- Furti punibili a querela dell'offeso
- Assunta incompletezza delle ipotesi previste
- Asserita violazione del principio di uguaglianza
- Ius superveniens: modifiche al sistema penale
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 624 e 626, n. 2, cod. pen., nella parte in cui non prevedono la perseguibilità a querela del delitto di furto di cosa di tenue valore anche nell'ipotesi in cui non sia stato commesso per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della detta questione tenendo conto della sopravvenuta normativa.
Norme impugnate
- art. 626, n. 2) c.p.
- art. 624 c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 626, n. 2, cod. pen. (Furti punibili a querela dell'offeso) promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1978 dal Pretore di Viadana nel procedimento penale a carico di Lipreri Mario, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
punto 2
considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze