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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 652 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:652
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 9164

  • Conflitto di attribuzione tra stato e regione
  • Notificazione del ricorso
  • Destinatari.
Leggi la massima
La notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione deve essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire od a contraddire e, cioè, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Presidente della regione interessata. - cfr. S.n. 215/1988.

Massima n. 9165

  • Conflitto di attribuzione tra stato e regione
  • Emilia romagna
  • Inammissibilità del ricorso.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - in quanto notificato all'Avvocatura dello Stato ed al Ministro per l'interno invece che al Presidente del Consiglio dei Ministri - il ricorso per conflitto proposto dalla Regione Emilia Romagna avverso il d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66, recante "Regolamento di esecuzione della legge n. 996/1970, sul soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da terremoto. - cfr. S.n. 215/1988.

Norme impugnate

  • d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione Emilia-Romagna notificato il 15 maggio 1981, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 21 del registro 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66, dal titolo "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile"; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione contro il citato d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 chiedendo che siano dichiarate di propria esclusiva spettanza le attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost. in materia di protezione civile, in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996; agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977; agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972, nonché al punto 7 dell'art. 7 del suo Statuto, e conseguentemente annullati gli artt. 2, primo comma; 9, primo comma, punti 2 e 3, ed ultimo comma; 10, ultimo comma; 14, primo comma, punti 1 e 2; 20; 23; 25; 32, primo comma; 34, secondo comma; 37, primo comma; 41, ultimo comma; 54, primo comma; 55, primo comma e 56 del suddetto decreto presidenziale; che il ricorso è stato notificato all'Avvocatura generale dello Stato e al Ministro per l'interno; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi del ricorso;
punto 2
Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, va dichiarato manifestamente inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della regione interessata;
punto 3
Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso del Presidente della regione Emilia-Romagna contro il d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 ("Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile"), in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996, agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977, agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972 e all'art. 7, punto 7 dello Statuto della regione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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