Sez. 3, Sentenza n. 12944 del 21/03/2006 Ud. (dep. 12/04/2006) Rv. 233935 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Alghe marine - Natura - Rifiuti urbani non pericolosi.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Lo stoccaggio di alghe marine in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 51, comma primo lett. a), del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, in quanto le alghe marine vanno qualificate quali rifiuti urbani non pericolosi ex art. 7, comma secondo lett. d), del citato decreto n. 22 del 1997, che ricomprende i rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle spiagge marittime.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)