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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24378 del 30/09/2019 (Rv. 655254 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO | Ammissione al patrocinio nel processo penale - Limiti di reddito per fruire del beneficio - Computo dei redditi non assoggettati ad imposte - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655254-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, vanno computati, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dal successivo art. 92 del medesimo d.P.R., anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte - vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione - giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell'interessato, l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva incluso, tra i redditi da imputare alla parte istante - costituitasi parte civile in un processo penale - anche quelli derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli con lei conviventi).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)