Sez. L, Sentenza n. 2894 del 09/02/2007 (Rv. 594700 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Contratti di assicurazione ex art. 4 r.d.l. n. 5 del 1942 - Natura - Facoltà ex art. 1411 cod. civ. di revocare o modificare la stipulazione - Preclusione - Proroga o riapertura dei termini ex art. 8 stesso r.d.l. - Influenza - Esclusione - Assoggettamento dei rapporti all'art. 4 citato - Persistenza fino alla legge n. 297 del 1982 - Conseguenze - Obbligo del datore di lavoro di adeguare i premi agli aumenti delle retribuzioni - Necessità - Rinuncia del medesimo agli interessi o rendimenti su detti premi - Inammissibilità - Condizione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
I contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro in relazione all'art. 4 del r.d.l. 8 gennaio 1942, n. 5 (sul Fondo per l'indennità agli impiegati) per garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità superiore al minimo legale hanno natura di contratti a favore di terzi, rispetto ai quali, però, la facoltà, attribuita dall'art. 1411 cod. civ. allo stipulante, di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, è preclusa dal fatto che, nei modi suddetti, si introduce una variazione migliorativa del trattamento economico che, una volta accettata, sia pure tacitamente dai lavoratori, impegna alla sua osservanza ambedue le parti dei singoli contratti di lavoro, senza che su tale impegno influisca la proroga o la riapertura dei termini stabiliti, ai fini delle provvidenze in questione, dall'art. 8 dello stesso r.d.l. n. 5 del 1942. Pertanto, fino all'abrogazione delle norme relative al sistema del Fondo suddetto, operata dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'attuazione di tali provvidenze con contratti di assicurazione corrispondenti, nell' intento delle parti, ai requisiti posti dall'art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942 implica il persistente assoggettamento dei relativi rapporti a questa disposizione, con la conseguenza della sussistenza dell'obbligo legale del datore di lavoro di adeguare i premi dell'assicurazione ai successivi aumenti delle retribuzioni, indipendentemente dalla circostanza che un obbligo siffatto discenda o meno dallo stesso contratto di assicurazione; mentre è escluso che il datore di lavoro possa revocare la rinuncia agli interessi o rendimenti su detti premi, una volta che essa sia stata da lui effettuata ed accettata dai dipendenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)