Sez. L, Sentenza n. 4131 del 22/03/2002 (Rv. 553210 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Divieto di cumulo tra prestazioni assistenziali e prestazioni per invalidità a norma dell'art. 3, comma primo, legge n. 407 del 1990 - Deroga al divieto apportata dal comma 1 bis dello stesso articolo, introdotto dall'art. 12 legge n. 412 del 1991 - Presupposti - Prestazione assistenziale già erogata in data anteriore al primo gennaio 1992 - Superamento, da parte dei titolari di detta prestazione, dei limiti reddituali previsti dalla disciplina sopravvenuta, parificati a quelli fissati per l'attribuzione della pensione sociale - Rilevanza - Esclusione - Superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa previgente in tema di prestazioni assistenziali - Permanenza del diritto alla prestazione - Configurabilità - Esclusione - Revoca del trattamento assistenziale - Legittimità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La disposizione dell'art. 3, comma primo bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, introdotta dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nell'escludere la operatività della regola dettata dal precedente comma primo - secondo la quale, salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole, le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno in favore degli invalidi civili non sono compatibili con quelle di natura previdenziale erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio - nei confronti di quanti, alla data del I gennaio 1992, abbiano già conseguito il trattamento assistenziale, non implica la persistente attribuzione di detto trattamento in favore di questi ultimi, anche in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa previgente. Ed infatti, il limite di reddito del quale, a norma del comma terzo dell'art. 12 della citata legge n. 412 del 1991, non si tiene conto ai fini della permanenza del diritto, limitatamente ai titolari delle prestazioni assistenziali già in godimento al primo gennaio 1992, è solo quello risultante dalla nuova disciplina, ossia quello risultante dalla parificazione, quanto ai requisiti reddituali, di tali prestazioni alla pensione sociale. È, pertanto, legittimo, pur a seguito della entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, il provvedimento di revoca del trattamento assistenziale nei confronti di chi, fruendone già anteriormente alla data del primo gennaio 1992, abbia superato i limiti reddituali previsti dalla precedente disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)