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Sez. 6, Sentenza n. 5017 del 18/12/1995 Cc. (dep. 13/02/1996) Rv. 203784 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del P.M. - Notifica alla persona offesa | Richiesta di informazione da parte della persona offesa - Tempestività - Deposito dell'istanza in tempo utile per i successivi adempimenti processuali.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203784-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del P.M. - Notifica alla persona offesa

Poiché il Pubblico Ministero deve notificare l'avviso della eventuale richiesta di archiviazione alla persona offesa, questa ultima, qualora dichiari di volerne essere informata, deve farlo o nel fornire la "notitia criminis", ovvero anche successivamente, ma comunque in tempo utile per gli adempimenti disposti dall'art. 408 cod. proc. pen. (e cioè prima della formulazione della richiesta di archiviazione). Ciò al fine di consentire al P.M. di trasmettere gli atti al G.I.P., ed a quest'ultimo di sapere se la persona offesa - entro i dieci giorni stabiliti - intenda procedere alla visione degli atti e presentare opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)