Sez. 3, Sentenza n. 583 del 06/03/1970 (Rv. 345688 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL'ISTRUTTORE - RIAPERTURA DELLA FASE ISTRUTTORIA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL'ISTRUTTORE - RIAPERTURA DELLA FASE ISTRUTTORIA - CONSEGUENZE.*
Con l'ordinanza collegiale che per qualsiasi ragione (nella specie, per adempimenti fiscali produzione della denuncia dei contratti verbali di locazione) abbia rimesso la causa dinanzi all'istruttore, si determina la riapertura della fase istruttoria. Da cio discende che le parti vengono reinvestite, senza limitazioni, di tutte le facolta che esse possono normalmente esercitare in tale fase (presentazione di nuove deduzioni, richiesta di nuovi mezzi di prova, produzione di nuovi documenti anche non relativi agli accertamenti o adempimenti per i quali la causa e stata rimessa dinanzi allo istruttore, precisazione di nuove conclusioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)