Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 giugno 1979, causa 18/78
Epigrafe
Nella causa 18/78,
SIG.RA V., dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in 1200 Bruxelles, Avenue Hof ten Berg, con l'avv. Philippe Du Jardin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 34 B IV, rue Philippe II,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale sig. Raymond Baeyens, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto
l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla convenuta al reclamo della ricorrente,
l'annullamento del trasferimento della ricorrente ad altro ufficio,
la condanna della convenuta al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente,
la condanna della convenuta alle spese,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il 7 luglio 1976, negli uffici Cortenberg della Commissione, a Bruxelles, tra la ricorrente e il sig. T., dipendenti della Commissione messi a disposizione del comitato locale del personale, sezione di Bruxelles, scoppiava un alterco durante il quale, secondo la ricorrente, il sig. T., suo superiore gerarchico, la percuoteva.
paragrafo 2
L'incidente dava origine a due esposti scritti dei fatti, il primo in data 8 luglio 1976, diretto dal sig. T. al sig. Pratley, capo della divisione «diritti individuali, privilegi», il secondo in data 12 luglio 1976, diretto dalla ricorrente al sig. Baichère, direttore generale del personale e dell'amministrazione.
paragrafo 3
Il 10 marzo 1977, l'avvocato della ricorrente, con lettera raccomandata diretta al presidente della Commissione:
paragrafo 4
a) chiedeva di conoscere il seguito dato all'inchiesta condotta dall'amministrazione ed il suo risultato;
b) faceva presente che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale, la Commissione aveva l'obbligo di assistere la ricorrente contro l'autore dell'attentato alla sua persona;
c) affermava che, nella fattispecie, qualsiasi provvedimento di tramutamento era da considerarsi una censura, e ciò anche se, per dissimularne il carattere vessatorio, l'amministrazione avesse deciso di applicarlo ad altre tre persone assegnate allo stesso servizio;
d) formulava, in nome della ricorrente, ogni riserva riguardo ai suoi diritti e, particolarmente, a quello di ricorrere alla procedura di cui all'art. 90 dello Statuto del personale nel caso in cui non le venisse data soddisfazione.
paragrafo 5
Con lettera 21 aprile 1977, il sig. Baichère comunicava all'avvocato della ricorrente che era stata condotta una «inchiesta appropriata», la quale non aveva permesso «di giungere ad una conclusione riguardo all'esatta responsabilità dei fatti verificatisi …» e che d'altronde «per quanto riguarda i tramutamenti da Lei menzionati, si tratta di un provvedimento di trasferimento ad altro ufficio, previsto da lunga data, che riguarda tutto il personale assegnato a quel servizio».
paragrafo 6
Ad una nuova sollecitazione, in data 5 maggio 1977, dell'avvocato della ricorrente, il quale chiedeva gli fosse comunicato, in via riservata, il contenuto dell'«inchiesta appropriata» e dava all'amministrazione indicazioni di interesse per l'inchiesta, nominando, in particolare, un testimone, il sig. Baichère rispondeva con lettera 27 maggio 1977, confermando i termini della propria lettera 21 aprile 1977.
paragrafo 7
Il 20 luglio 1977, la ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, inteso ad ottenere dalla Commissione:
paragrafo 8
che, conformemente all'art. 24 dello Statuto, la ricorrente fruisse dell'assistenza della Commissione per condurre a buon fine il ricorso amministrativo proposto il 12 luglio 1976 contro il sig. T.;
che, di conseguenza nel prosieguo dell'inchiesta, si tenesse conto in particolare delle osservazioni presentate dalla ricorrente e dal suo avvocato, sia nelle lettere succitate, sia nei mezzi dedotti a sostegno del reclamo;
che si sospendesse l'adozione di qualsiasi provvedimento di trasferimento ad altro uffico.
paragrafo 9
Nell'ambito di un trasferimento generale del personale messo a disposizione della segreteria del comitato del personale, la ricorrente veniva assegnata, con effetto dal 1o ottobre 1977, alla direzione IX D, «Traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca».
paragrafo 10
L'amministrazione non rispondeva al reclamo della ricorrente nel termine di quattro mesi fissato dallo Statuto. Tuttavia, con lettera 23 gennaio 1978, il sig. Tugendhat, membro della Commissione, comunicava alla ricorrente che i risultati dell'inchiesta effettuata dall'amministrazione «non [erano] … stati concludenti» e che a causa di «testimonianze discordanti» la «migliore istanza per stabilire l'eventuale colpevolezza [sarebbe stata] … un tribunale».
paragrafo 11
In data 17 febbraio 1978 l'interessata ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 1978.
paragrafo 12
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 13
Dopo la proposizione del ricorso, l'agente incaricato di rappresentare la Commissione dinanzi alla Corte insisteva nei confronti del direttore generale del personale e dell'amministrazione affinché i dipendenti citati come testimoni dai due dipendenti coinvolti nell'incidente del 7 luglio 1976 redigessero una dettagliata dichiarazione scritta sulle circostanze dell'alterco.
paragrafo 14
Il 10 marzo 1978 ha avuto luogo l'audizione della sig.ra B. La sig.ra T., che ha lasciato il servizio presso la Commissione il 1o aprile 1977, ha invece fatto pervenire al capo di divisione sig. Pratley, il 31 marzo 1979, una lettera contenente la propria versione dei fatti.
paragrafo 15
Il 4 ottobre 1978, la Corte (Seconda Sezione) ha invitato la Commissione a fornire precisazioni supplementari relative all'inchiesta da essa condotta in seguito all'incidente del 7 luglio 1976.
paragrafo 16
La Commissione ha ottemperato a tale invito il 19 ottobre 1978.
paragrafo 17
La ricorrente ha presentato, in data 30 novembre 1978, osservazioni sulla risposta della Commissione.
paragrafo 18
La Corte (Seconda Sezione), sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nell'istanza introduttiva del ricorso, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) annullare il rifiuto opposto dalla Commissione, dapprima tacitamente, indi, il 23 gennaio 1978, espressamente, al reclamo proposto dalla ricorrente il 20 gennaio 1977;
2) annullare il provvedimento di trasferimento ad altro ufficio adottato dalla Commissione nei confronti della ricorrente;
3) condannare la Commissione a pagare alla ricorrente, come risarcimento una somma da determinarsi in via equitativa, quale riparazione del danno materiale e morale causatole, allora e tuttora, dal rifiuto di assistenza da parte della Commissione e dal provvedimento iniquo di cui ella è stata oggetto, rispettivamente menzionati sub 1) e 2);
inoltre, darle atto della riserva di esigere ulteriormente dalla Commissione qualsiasi risarcimento dovutole a norma dell'art. 24, n. 2, dello Statuto;
4) condannare la Commissione alle spese;
dare atto alla ricorrente ch'essa offre, in subordine, di provare con ogni mezzo, compresa la prova testimoniale, i fatti che hanno dato origine alla presente controversia.
paragrafo 3
Nel controricorso, la Commissione conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese.
paragrafo 4
Nella replica, la ricorrente conferma le conclusioni da essa formulate in via principale nell'atto introduttivo del ricorso e chiede, inoltre, alla Corte di darle atto che essa offre, in subordine, di provare con ogni mezzo, prova per testimoni compresa, il fatto che le signore B. e T. non sono state chiamate prima del 10 marzo 1978 a deporre come testi sui fatti del 7 luglio 1976.
paragrafo 5
Nella controreplica, la Commissione persiste nel concludere per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
La ricorrente fa carico alla Commissione di essere venuta meno al suo dovere di protezione e di assistenza, derivante dall'art. 24 dello Statuto. La Commissione ha infatti condotto un'inchiesta del tutto sommaria ed insufficiente sui gravi fatti denunciati dalla ricorrente, poiché:
paragrafo 2
a) la ricorrente non è mai stata messa a confronto con il sig. T.;
b) l'amministrazione non ha tenuto alcun conto degli elementi forniti dall'avvocato della ricorrente con lettera in data 5 maggio 1977 diretta al sig. Baichère, e nella quale si citava la testimonianza della sig.ra B., che aveva assistito, almeno in parte, agli atti di brutalità commessi dal sig. T. nei confronti della ricorrente;
c) l'amministrazione non ha tenuto in considerazione la localizzazione e la natura delle lesioni constatate il giorno stesso dei fatti dal dottor Romains, direttore del servizio medico della Commissione.
paragrafo 3
Per quanto riguarda il provvedimento di trasferimento contestato, esso è stato suggerito da alcuni membri dei comitati locale e centrale del personale, fra i quali il sig. T. Il provvedimento non è stato adottato nell'interesse del servizio ed è stato «dissimulato» sotto specie di trasferimento generale del personale di segreteria.
paragrafo 4
Il pregiudizio materiale e morale risultante per la ricorrente dal rifiuto di assistenza della Commissione e dal provvedimento iniquo di cui ella è stata oggetto costituisce fondamento della domanda di condanna della Commissione al risarcimento dei danni, il cui ammontare è lasciato all'apprezzamento della Corte.
paragrafo 5
La Commissione rileva anzitutto che, in seguito all'incidente del 7 luglio 1976, un'inchiesta «appropriata» veniva effettuata in via riservata dal capo della divisione IX A 4, sig. Pratley. Tale inchiesta induceva il direttore generale del personale e dell'amministrazione, sig. Baichère, a non agire, nella fattispecie, in via disciplinare, in ragione di dichiarazioni piuttosto discordi, che non permettevano di ripartire in modo preciso la responsabilità dei fatti avvenuti.
paragrafo 6
Per quanto riguarda l'annullamento del rifiuto di assistenza, cui si riferisce fra l'altro il reclamo respinto, la Commissione deduce che, pur avendo proceduto ad un'inchiesta, comprendente anche l'audizione dei due testi citati dai dipendenti implicati nel deplorevole episodio del 7 luglio 1976, essa ha ritenuto preferibile, tanto nell'interesse generale, quanto in quello della rappresentanza del personale, non dare alcun seguito al malaugurato incidente. Le dichiarazioni scritte dei due testi, che hanno assistito, almeno in parte, all'alterco, sono a disposizione della Corte, la quale valuterà se il comportamento del sig. T., che ha dato prova di una irritazione forse spiegabile, ma non dominata, fosse di gravità tale da dover necessariamente giustificare il ricorso, da parte della Commissione, all'art. 24 dello Statuto.
paragrafo 7
Per quanto riguarda l'annullamento del provvedimento di trasferimento, questo riguardava, secondo la Commissione, tutti i dipendenti messi a disposizione del comitato locale del personale, ed era giustificato da uno stato d'animo, in particolare un'atmosfera di nervosismo, tale da rendere quella decisione, di portata generale, inevitabile nello stesso interesse del buon funzionamento del servizio. Il rinnovamento completo del personale si imponeva d'altronde, indipendentemente dall'alterco del 7 luglio 1976 e, inoltre, è stato attuato molto tempo dopo l'incidente.
paragrafo 8
La domanda di risarcimento dei danni dipende dal carattere doloso o colposo, negato dalla Commissione, dell'agire dell'amministrazione.
paragrafo 9
La ricorrente replica, in particolare, che l'amministrazione non ha condotto alcuna vera e propria inchiesta, poiché le testimonianze delle signore B. e T. sono state assunte solo in seguito a passi compiuti dall'agente della Commissione dopo la proposizione del ricorso, e domanda che «in puncto» detti testi siano sentiti dalla Corte; respinge, invece, certe affermazioni «di carattere malevolo» fatte nei suoi confronti, nella lettera della sig.ra T.
paragrafo 10
Contrariamente a quanto sembra pensare la Commissione, l'applicazione dell'art. 24 dello Statuto e l'interesse generale non sono inconciliabili. Al contrario, l'interesse generale impone assolutamente che si perseguano, senza riguardo per considerazioni di ordine partigiano o sindacale, gli autori di «minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati», anche se, nella fattispecie, si debba constatare che si tratta di atti commessi da un dipendente contro un altro dipendente «in orario di servizio».
paragrafo 11
Per quanto concerne l'annullamento del provvedimento di trasferimento, la ricorrente ribadisce gli argomenti svolti nell'istanza.
paragrafo 12
Nella controreplica, la Commissione afferma che le dichiarazioni scritte dei testimoni erano già state ottenute oralmente, in via riservata, nel luglio 1976, al momento dell'inchiesta effettuata dal sig. Pratley e dai suoi collaboratori. Queste affermazioni scritte erano state richieste soltanto allo scopo di fornire alla Corte una testimonianza precisa e firmata, tale da definire le circostanze di fatto costitutive dell'evento che è all'origine del presente processo.
paragrafo 13
Spetta all'autorità che ha il potere di nomina, alle condizioni stabilite nel titolo VI e nell'allegato IX dello Statuto, decidere sull'opportunità di promuovere un procedimento disciplinare per inadempimento di obblighi statutari. L'autorità che ha il potere di nomina dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale e non può essere costretta a dare inizio a tale procedimento per il solo motivo dell'obbligo di assistenza contemplato dall'art. 24, 1o comma, dello Statuto, quando abbia proceduto ad un'inchiesta di carattere riservato, è vero, ma completa, sull'incidente avvenuto nei suoi uffici.
SENTENZA › In fatto › IV — Le informazioni fornite a richiesta della Corte
paragrafo 1
Il 4 ottobre 1978 la Corte ha invitato la Commissione a fornire prima del 21 ottobre 1978, precisazioni dettagliate sulla «inchiesta appropriata» (compresi date, nomi dei dipendenti partecipanti all'inchiesta, nomi dei dipendenti sentiti, nonché carattere — scritto od orale — dello loro dichiarazioni) da essa condotto «in via riservata» in seguito all'incidente avvenuto il 7 luglio 1976 fra il sig. T. e la ricorrente.
paragrafo 2
Dalla risposta della Commissione, in data 19 ottobre 1978, depositata nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1978, risulta che il sig. Pratley aveva ricevuto della sig.ra T. e dalla ricorrente dichiarazioni scritte che non gli avevano permesso di stabilire con precisione la parte di responsabilità a carico dei due dipendenti. Il sig. Pratley aveva immediatamente portato i fatti a conoscenza del direttore generale del personale e dell'amministrazione, sig. Baichère e, su sue istruzioni, aveva avuto un incontro con la ricorrente, alla quale aveva dichiarato che pareva preferibile ch'essa lavorasse in un altro ufficio, dove l'atmosfera fosse meno tesa e che ciò sarebbe stato persino più favorevole alla sua carriera. La ricorrente, al momento dell'incontro, si mostrava disposta ad accettare un trasferimento, ma sembra esser stata poi consigliata in un altro senso.
paragrafo 3
Il sig. Baichère ed il suo assistente sig. Delatiche avevano discusso a lungo tutti gli aspetti dell'incidente con i principali rappresentanti sindacali ed erano state proposte diverse soluzioni del problema sollevato dalla situazione della ricorrente.
paragrafo 4
La risposta della Commissione non menziona alcuna richiesta di testimonianze scritte od orali delle signore B. e T.
paragrafo 5
Il 5 dicembre 1978 la ricorrente ha depositato nella cancelleria della Corte osservazioni, in data 30 novembre 1978, sulla risposta della Commissione: in questa risposta essa vede la conferma della propria tesi secondo la quale in realtà non è stata svolta alcuna inchiesta appropriata, tale da costituire una prestazione di assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza dell'8 marzo 1979 la ricorrente, con l'avvocato Philippe Du Jardin, del foro di Bruxelles, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale sig. Raymond Baeyens, hanno svolto le loro osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 29 marzo 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Il presente ricorso, proposto il 20 febbraio 1978, ha ad oggetto l'annullamento della decisione con cui la Commissione respingeva tacitamente il reclamo della ricorrente inteso ad ottenere l'assistenza della Commissione in conformità all'art. 24 dello Statuto e l'annullamento del trasferimento della ricorrente ad altro ufficio. Con esso si chiede inoltre la condanna della Commissione al risarcimento del danno materiale e morale causato alla ricorrente dalla decisione e dal provvedimento di trasferimento.
punto 2
II 7 luglio 1976, negli uffici centrali della Commissione a Bruxelles, scoppiava un alterco fra la ricorrente e il sig. T., entrambi dipendenti della Commissione, di grado C2, messi a disposizione del comitato locale del personale, sezione di Bruxelles.
punto 3
Secondo la ricorrente, al momento dell'incidente ella sarebbe stata percossa dal sig. T., segretario generale del comitato di cui si tratta. A sua volta, il sig. T. afferma di essere stato oggetto, senza provocazione da parte sua, di una diatriba della ricorrente riguardo al suo comportamento personale ed alle sue qualifiche professionali. Mentre tentava di condurre la ricorrente fuori dal suo ufficio, egli sarebbe stato vittima di calci e di ferite leggere al viso.
punto 4
II giorno stesso dei fatti, il direttore del servizio medico della Commissione riscontrava sulla persona della ricorrente lesioni di modesta entità. È pure accertato che durante l'alterco il sig. T. subiva percosse al volto.
punto 5
L'incidente dava luogo, in particolare, a due esposti scritti dell'accaduto, il primo in data 8 luglio 1976 e indirizzato dal sig. T. al capo della divisione «Diritti individuali, privilegi», il secondo in data 12 luglio 1976 e indirizzato dalla ricorrente al direttore generale del personale e dell'amministrazione.
punto 6
Secondo le affermazioni della Commissione, il servizio di sicurezza conduceva un'inchiesta sull'incidente, senza tuttavia formularne per iscritto le risultanze. Inoltre, l'incidente costituiva oggetto di una serie di discussioni fra i rappresentanti sindacali e l'amministrazione. In seguito a questi scambi di opinioni, la Commissione proponeva alla ricorrente un trasferimento.
punto 7
Con lettera 10 marzo 1977, la ricorrente chiedeva alla Commissione di conoscere il seguito dato all'inchiesta condotta dall'amministrazione. Nella stessa comunicazione ella affermava che qualsiasi provvedimento di tramutamento era da considerarsi, nelle circostanze date, come una censura nei suoi riguardi. Nella risposta del 21 aprile 1977, il direttore generale del personale e dell'amministrazione faceva sapere alla ricorrente che era stata condotta una «inchiesta appropriata», la quale non aveva permesso «di giungere ad una conclusione quanto all'esatta responsabilità dei fatti verificatisi …», e che per quanto riguardava il trasferimento della ricorrente, si trattava di un provvedimento previsto da lunga data e concernente tutti i dipendenti assegnati al comitato del personale.
punto 8
II 20 luglio 1977 la ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina, in base all'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, un reclamo inteso ad ottenere dalla Commissione, in particolare, che, conformemente all'art. 24 dello Statuto, la ricorrente fruisse dell'assistenza della Commissione per condurre a buon fine il ricorso amministrativo proposto contro il sig. T. in data 12 luglio 1976 e che fosse sospeso qualsiasi trasferimento.
punto 9
Il seguito, nell'ambito del trasferimento dalla maggior parte del personale messo a disposizione della segreteria del comitato del personale, la ricorrente veniva assegnata alla direzione IX D «Traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca», con effetto dal 1o ottobre 1977.
punto 10
Non essendovi stata risposta al suddetto reclamo nei termini statutari, la ricorrente proponeva il presente ricorso. Ella chiede: 1) l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo, 2) l'annullamento del provvedimento di trasferimento e 3) la condanna della Commissione a pagare, a titolo di risarcimento, una somma da fissare secondo valutazione equitativa, quale riparazione del danno materiale e morale arrecatole dal comportamento della Commissione.
punto 11
Soltanto dopo la proposizione del ricorso, in seguito a passi compiuti dall'agente della Commissione, questa ha richiesto ed ottenuto le testimonianze scritte dei due dipendenti che hanno assistito, almeno in parte, all'alterco del 7 luglio 1976.
punto 12
Stando così le cose, la ricorrente fa carico alla Commissione di aver condotto, sui fatti denunciati, un'inchiesta del tutto sommaria ed insufficiente ed anche di non aver adempiuto l'obbligo di assistenza che ad essa incombe in forza dell'art. 24, 1o comma, dello Statuto del personale.
punto 13
È necessario accertare se tali deduzioni siano fondate.
punto 14
Ai termini dell'art. 24, 1o comma, dello Statuto, «le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni o attentati contro la persona … di cui il funzionario … [sia] oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni».
punto 15
Benché questa disposizione sia in primo luogo intesa a proteggere i dipendenti della Comunità da attacchi e maltrattamenti provenienti da terzi, l'obbligo di assistenza contemplato dall'art. 24 sussiste anche nel caso in cui l'autore dei fatti previsti dalla disposizione stessa sia un dipendente delle Comunità. Nella fattispecie, l'osservanza del dovere di protezione s'imponeva anzi in modo particolarmente rigoroso, poiché l'incidente, verificatosi durante l'orario di servizio nei locali della Commissione, riguardava due dipendenti messi a disposizione del comitato locale del personale, uno dei quali, la ricorrente, si trovava, in seno a tale unità amministrativa, in posizione subordinata rispetto all'altro. Tenuto conto di questa situazione, la Commissione, di fronte ad un incidente incompatibile con l'ordine e la serenità del servizio, era tenuta ad intervenire con tutta la necessaria energia, per accertare i fatti e per poter quindi trarre, con cognizione di causa, le opportune conclusioni.
punto 16
Ora, dalle constatazioni di cui sopra risulta che gli uffici competenti della Commissione non hanno reagito, con la rapidità e la sollecitudine dovute, di fronte alla particolare situazione in cui la ricorrente si trovava nei riguardi del suo superiore, al punto che pare attualmente impossibile ricostruire con la necessaria certezza lo svolgimento dell'incidente che è all'origine del ricorso. Bisogna quindi constatare che la Commissione non ha adempiuto gli obblighi per essa derivanti, nelle particolari circostanze del caso, dal dovere di protezione che l'art. 24 dello Statuto impone all'autorità comunitaria.
punto 17
Questa constatazione lascia tuttavia impregiudicata la questione della valutazione delle conclusioni che la Commissione ha tratto dall'incidente.
punto 18
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può considerare il sopravvenuto trasferimento come una sanzione dissimulata nei suoi riguardi. Si può infatti ritenere che, in seguito all'incidente sopra menzionato ed indipendentemente dalle responsabilità dei suoi protagonisti, fosse nell'interesse del servizio porre fine ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile per tutti gli interessati. Il tramutamento deciso dalla Commissione può quindi essere considerato un provvedimento imposto dall'interesse generale. La Commissione ha, d'altra parte, avuto cura di includerlo in uno spostamento riguardante anche parecchi altri dipendenti, in modo da non dare al provvedimento carattere individuale. Non pare, quindi, vi sia relazione fra la negligenza dimostrata dalla Commissione nell'esercizio del suo dovere di protezione nei confronti della ricorrente ed il contestato provvedimento di tramutamento. Il relativo capo della domanda va perciò respinto.
punto 19
Per contro, bisogna riconoscere alla ricorrente il diritto di ottenere, da parte della Commissione, un gesto destinato alla riparazione del danno morale causatole dal fatto che la Commissione non ha adempiuto il proprio dovere di protezione se non con evidente mancanza di energia. L'attribuzione di un risarcimento in misura simbolica sembra costituire, al riguardo, un'adeguata soddisfazione. E d'uopo, quindi, condannare la Commissione a versare alla ricorrente, come risarcimento del danno morale da questa subito, la somma corrispondente ad una unità monetaria europea.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 20
Ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura le spese sopportate dalle istituzioni nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità restano a loro carico. L'art. 69, § 3, del regolamento di procedura prevede, in particolare, che la Corte possa compensare in tutto o in parte le spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché ciascuna della parti è rimasta soccombente su almeno un capo della domanda, sembra opportuno porre a carico della Commissione la metà delle spese sostenute dalla ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1o È annullato il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo della ricorrente inteso ad ottenere l'assistenza della Commissione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
2o La Commissione è condannata a versare alla ricorrente, come risarcimento del danno morale, una somma corrispondente ad un'unità monetaria europea.
3o Per il resto, il ricorso è respinto.
4o La Commissione sopporterà le proprie spese. Essa è inoltre condannata a pagare la metà delle spese della ricorrente.
Firme
Mackenzie Stuart
Pescatore
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 giugno 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
A. J. Mackenzie Stuart