Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Titolo terzo. Dei reati contro la disciplina militare
Capo I. Della disobbedienza
Art. 173 Nozione del reato e circostanza aggravante
1. Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Se il fatto e' commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare e' da sei mesi a un anno; e puo' estendersi fino a cinque anni, se il fatto e' commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.
Capo II. Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare
Art. 174 Rivolta
1. Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu':
1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.
2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
3. La condanna importa la rimozione.
4. Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.
Art. 175 Ammutinamento
1. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu':
1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.
2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento e' della reclusione militare da uno a cinque anni.
3. Se il fatto ha carattere di particolare gravita' per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se e' commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla meta' a due terzi.
4. La condanna importa la rimozione.
5. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Art. 176 Provocazione del superiore
1. Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla meta'.
Art. 177 Omesso rapporto
1. Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Se il colpevole e' un ufficiale, la reclusione militare e' da uno a due anni.
Art. 178 Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento
1. Quando quattro o piu' militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non e' commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla meta'.
Art. 179 Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorita' del comandante
1. Quando piu' militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per cio' solo, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.
Art. 180 Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo
1. Quando dieci o piu' militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a un anno.18
2. Se la domanda, l'esposto o il reclamo e' presentato da quattro o piu' militari mediante pubblica manifestazione, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Art. 181 Casi di non punibilita'
1. Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:
1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;
2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto.
Art. 182 Attivita' sediziosa
1. Il militare, che svolge un'attivita' diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Art. 183 Manifestazioni e grida sediziose
1. Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.
Art. 184 Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari
1. Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.
Art. 185 Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni
1. Se piu' militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Capo III. Della insubordinazione
Art. 186 Insubordinazione con violenza
1. Il militare che usa violenza contro un superiore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.
Art. 187 Circostanze aggravanti
1. Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena puo' essere aumentata se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.
Art. 188
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 189 Insubordinazione con minaccia o ingiuria
1. Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
3. Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.
Art. 190 Circostanze aggravanti
1. Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:
1) se la minaccia e' usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
2) se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
3) se la minaccia e' grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.
2. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni.
Art. 191
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 192
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 193
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689