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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 298 del 2003

Decisione
decisa il 2003-09-22, depositata il 2003-09-26
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:298
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 27905

  • Locazione
  • Immobili ad uso abitativo
  • Canone
  • Differenza tra canone equo e canone pattizio
  • Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza
  • Prospettata limitazione ai soli casi di incapacità economica
  • Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e della tutela della proprietà
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti - posto che la disciplina dell'equo canone, già espressione di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi, è in via di superamento in modo necessariamente graduale - non spetta alla Corte introdurre le distinzioni prospettate dal rimettente. - Questione già sollevata nel medesimo giudizio e dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 287/2002, per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla disciplina dell'equo canone, v. citata ordinanza n. 17/1989.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 27906

  • Locazione
  • Immobili ad uso abitativo
  • Canone
  • Differenza tra canone equo e canone pattizio
  • Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza
  • Prospettata assunzione dell’onere a carico dello stato
  • Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e del principio della solidarietà contributiva
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 79, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza dell'11 ottobre 2002 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Hilole Ahmed Moallim e Filippini Marco, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria, prima serie speciale, del 27 dicembre 2002. Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e, conseguentemente, degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, “là dove il citato art. 79, II comma, non limiti il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze”; che il Tribunale ha inoltre sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 392 del 1978, “là dove i citati articoli della legge 392/1978 non prevedano che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario”; che il rimettente, dopo aver premesso che la stessa questione, già sollevata nel medesimo giudizio, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 287 del 2002, per difetto di motivazione sulla rilevanza, afferma di dover nuovamente prospettare il dubbio di legittimità costituzionale ai fini della prosecuzione del giudizio e, a tal fine, provvede ad indicare gli elementi di fatto omessi nella precedente ordinanza di rimessione; che, ad avviso del rimettente, l'imposizione della misura del canone, pur contrastando con i diritti inviolabili dell'uomo, con il principio di eguaglianza e con la tutela della proprietà, può tuttavia trovare giustificazione se finalizzata alla tutela di diritti aventi pari dignità costituzionale, come è quello all'abitazione, ed in quanto sia volta a creare e mantenere un mercato delle locazioni calmierato; che, come sostiene il rimettente, già al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 333 del 1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge n. 359 del 1992 - che ha previsto la possibilità di stipulare patti in deroga all'equo canone - potrebbe essere cessata l'esigenza di calmierare il mercato delle locazioni ed essere quindi venuta meno la ragione giustificatrice delle norme di tutela contenute nella legge sull'equo canone; che tale situazione darebbe luogo al dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, poiché sarebbero superate le ragioni dell'antigiuridicità del pagamento di somme in eccedenza rispetto all'equo canone; che, a parere del giudice a quo, le norme che impongono l'equo canone sarebbero inoltre contrarie agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, in quanto farebbero gravare solo su alcune categorie il dovere di solidarietà che invece è da porre a carico dell'intera collettività; che non solo l'art. 79 ma anche gli artt. da 12 a 25 della legge n. 352 del 1978 sarebbero illegittimi, poiché non prevedono che la differenza tra equo canone e canone di mercato sia posta a carico dell'erario.
punto 2
Considerato che il giudice a quo lamenta la illegittimità costituzionale delle indicate norme della legge n. 392 del 1978 le quali, predeterminando la misura del canone degli immobili ad uso abitativo, non limitano il diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza nei soli casi di incapacità economica e al tempo stesso non pongono a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale; che le questioni prospettate appaiono manifestamente infondate sotto i seguenti diversi profili; che con la disciplina dell'equo canone il legislatore ha voluto perseguire lo scopo sociale di favorire il godimento di un bene primario in una situazione di mercato immobiliare gravemente carente nell'offerta di alloggi e a tal fine ha stabilito un complesso di controlli sui canoni delle locazioni attraverso molteplici e coordinate scelte (ordinanza n. 17 del 1989); che in particolare le scelte di predeterminare il canone di locazione sulla base di parametri oggettivi, di sanzionare con la nullità qualunque patto diretto a corrispondere al locatore un canone maggiore e di prevedere per il conduttore l'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, senza attribuire alcun rilievo alla capacità economica di quest'ultimo, costituiscono espressione di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi, che si sottrae alle dedotte censure di incostituzionalità; che il progressivo mutamento della realtà economico-sociale del paese ha consentito il passaggio dalla determinazione legislativa del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo alla libera determinazione negoziale di esso; che la modifica della disciplina delle locazioni è stata attuata in modo necessariamente graduale, con la previsione di un periodo transitorio, durante il quale le norme sull'equo canone, pur abrogate dalla legge n. 431 del 1998, continuano ovviamente ad applicarsi fino all'esaurimento o alla trasformazione dei vecchi rapporti di locazione; che il definitivo superamento della ratio legis della disciplina dell'equo canone non può comportare, come vorrebbe il rimettente, la soppressione delle disposizioni poste in precedenza a tutela del conduttore, per non incidere retroattivamente proprio sul regime inderogabile del contratto; che non spetta a questa Corte introdurre distinzioni, come vorrebbe il rimettente, tra categorie di conduttori in relazione al medesimo bene primario, subordinando al reddito la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto di ripetere le somme indebitamente versate; che piuttosto la modifica auspicata dal rimettente, consistente nel porre a carico della collettività il pagamento della differenza tra canone equo e canone contrattuale, non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe essa sì presentare profili di irragionevolezza; che pertanto le questioni sollevate devono dichiararsi manifestamente infondate.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Fernanda CONTRI, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

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