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Sez. 2, Sentenza n. 2411 del 06/04/1983 (Rv. 427263 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DENUNCIA DI VIZIO DI INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DENUNCIA DI VIZIO DI INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

È inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con il quale la parte, nel denunziare il vizio di interpretazione di un contratto, anziché esporre quali regole interpretative siano state violate, fra quelle contenute negli articoli da 1362 a 1371 cod. civ., si limita ad enunciare quale sia l'interpretazione più esatta del contratto stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)