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Sez. 2, Sentenza n. 6367 del 14/07/1997 (Rv. 505935 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Querela di falso - Proponibilità in sede di legittimità - Limiti - Querela concernente documenti relativi alla fase stessa - Ammissibilità - Querela relativa a documenti già sottoposti al giudice di merito e non impugnati - Ammissibilità - Esclusione - Giudizio di rinvio - Falsità della sottoscrizione del mandato al difensore a margine dell'atto di riassunzione - Querela di falso proposta innanzi alla Corte nel secondo giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505935-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel nuovo giudizio di legittimità successivo alla fase di merito innanzi al giudice di rinvio è inammissibile la querela di falso relativa alla sottoscrizione della procura conferita a margine dell'atto di citazione in riassunzione, trattandosi di falsità non afferente direttamente la sentenza impugnata ma concernente un atto già sottoposto all'esame del giudice di rinvio e in quella sede non impugnato di falso, ed il cui deposito non è previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)