Sez. 3, Sentenza n. 13665 del 13/10/2000 (Rv. 540978 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - TERMINE | Omessa convocazione delle parti e dei rappresentanti di categoria ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 - Incidenza sul diritto di ciascuna parte di introdurre la domanda giudiziale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - TERMINE
L'omessa convocazione, da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, delle parti e dei rappresentanti di categoria, prevista dall'art. 46, secondo comma, della legge n. 203 del 1982, al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione nel caso in cui una parte del rapporto agrario, intendendo intraprendere un'azione giudiziaria inerente allo stesso rapporto, ne dia preventiva comunicazione ai sensi del comma primo, non può influire sul diritto di ciascuna delle parti di introdurre la domanda giudiziale, posto che il comma quinto dello stesso art. 46 consente alla parte di adire l'autorità giudiziaria dopo sessanta giorni dalla comunicazione iniziale nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca. Così interpretata tale disposizione, la disciplina in esame è manifestamente rispettosa del dettato dell'art. 3 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)