Sez. 2, Sentenza n. 26741 del 13/12/2011 (Rv. 620264 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - Rinvio - Sospensione della prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di illecito amministrativo, il rinvio dell'audizione del contravventore che, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, abbia fatto richiesta all'autorità competente di essere sentito non determina la sospensione del corso della prescrizione quinquennale, in quanto l'istituto della sospensione non è previsto dal sistema generale delle sanzioni amministrative e non sono applicabili per analogia le norme dettate, riguardo ad esso, dal codice civile o dal codice penale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)