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Sez. L, Sentenza n. 3579 del 23/02/2004 (Rv. 570414 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione tra soggetto attivo e soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Inesatto adempimento per ritardo nel pagamento - Indicazione, da parte del creditore, del giorno di scadenza e di quello dell'avvenuto inesatto adempimento - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570414-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il cosiddetto maggior danno da svalutazione monetaria (a norma degli artt. 1224, commi primo e secondo, cod. civ. e 429, comma terzo, cod. proc. civ.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)