Sez. 5, Sentenza n. 6929 del 20/03/2013 (Rv. 625850 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Procedura di accertamento tributario standardizzato - Potere dell'Ufficio - Applicazione di parametri presuntivi o studi di settore - Ammissibilità - Condizioni - Valutazione delle contestazioni del contribuente - Necessità - Opposta tenuta regolare della contabilità - Irrilevanza - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
Il potere di accertamento dell'Ufficio, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 3 della legge n. 549 del 1995, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest'ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente; né tale potere accertativo è impedito dalla regolarità della contabilità tenuta dal contribuente, che non può costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri suindicati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)