Sez. T, Ordinanza n. 19953 del 17/07/2025 (Rv. 675869-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta ipotecaria e catastale - Vendita di fabbricato da demolire - Riqualificazione come vendita di terreno edificabile - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, la vendita di un fabbricato da demolire non può essere riqualificata come vendita di terreno edificabile in relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (anche alla luce delle modifiche apportate dagli artt. 1, comma 87, della l. n. 205 del 2017 e 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, come interpretate dalle sentenze nn. 158 del 2020 e 39 del 2021 della Corte Costituzionale), non essendo rilevante in senso contrario la mera menzione del rilascio di un titolo edilizio legittimante la demolizione e la ricostruzione (totali o parziali) di un preesistente fabbricato ovvero la costruzione, sull'area di risulta dalla demolizione di quest'ultimo, di un nuovo fabbricato avente caratteristiche, dimensioni e destinazione diversi.
DPR 26/04/1981 num. 131 art. 20, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)