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Sez. L, Sentenza n. 2245 del 01/02/2006 (Rv. 586846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Retribuzione inferiore alla soglia minima ex art. 36 Cost. - Nullità della clausola contrattuale - Effetti - Retribuzione prevista dal contratto collettivo - Prudente apprezzamento del giudice - Adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Alla stregua dell'art.36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali (principio affermato dalla S.C. con riferimento al compenso per lavoro straordinario diurno e notturno previsto dal CCNL dei lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)