Sez. 1, Sentenza n. 9144 del 10/06/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 214013 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Sussistenza di un'ipotesi di annullamento con rinvio da parte del giudice di appello in caso di proposizione di impugnazione ordinaria - Annullamento della Cassazione - Regresso del processo al primo grado - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
In caso di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., qualora ricorra un'ipotesi in cui il giudice di appello, se adito, avrebbe dovuto, per qualsiasi motivo, annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione che annulla la sentenza di primo grado, non può rinviare al giudice di appello per il giudizio di secondo grado e privare, così, le parti di un grado di giurisdizione, ma deve annullare senza rinvio la decisione e rimettere gli atti al giudice che l'ha pronunciata, o a quello competente, se diverso, per la rinnovazione del giudizio di primo grado. (Fattispecie relativa a ricorso "per saltum" del P.M. avverso sentenza del Pretore emessa per un reato di competenza del Tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)