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Sez. 3, Ordinanza n. 443 del 12/01/2005 (Rv. 579558 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Disciplina del procedimento cautelare uniforme - Provvedimenti di attuazione della misura cautelare - Competenza del giudice emittente tale misura - Identificazione di tale giudice nel "giudice ufficio" e non nel "giudice persona fisica".
Stato
decisa il 2005-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579558-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

L'espressione "giudice che ha emesso il provvedimento cautelare", con la quale l'art. 669 - duodecies cod. proc. civ. attribuisce la competenza per l'attuazione delle misure cautelari, è riferibile non al giudice persona fisica che ha pronunciato la misura cautelare, bensì all'ufficio giudiziario, di cui egli fa parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)