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Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 18/09/1992 (Rv. 478742 - 01)

Competenza civile - Incompetenza - In genere | Riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Forma - "Traslatio iudicii" - Notificazione dell'atto riassuntivo presso il Procuratore già costituito innanzi al giudice incompetente - Validità.
Stato
decisa il 1992-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478742-01

Competenza civile - Incompetenza - In genere

Quando, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. la riassunzione della causa -l'attuazione della quale attraverso la citazione, invece che nella forma dell'apposita comparsa, non prevista a pena di nullità, è ugualmente utile allo scopo di consentire la prosecuzione del processo- davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in difetto, in quello di legge, la conseguente "traslatio judicii" comporta che correttamente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 125 disp. att. cod. proc. civ. e 170 stesso codice, viene notificato l'atto riassuntivo presso il procuratore della parte già costituito innanzi al giudice incompetente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)