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Sez. 5, Sentenza n. 14018 del 15/06/2007 (Rv. 599298 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Annotazione su libro giornale non vidimato - Conseguenze - Accertamento sintetico del reddito - Legittimità (fattispecie anteriore all'abrogazione dell'obbligo di vidimazione delle scritture contabili).
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599298-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

L'annotazione dei dati contabili su un libro giornale non vidimato priva di valore probatorio tale scrittura contabile, e legittima di conseguenza l'amministrazione erariale alla ricostruzione dell'imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 2215 cod. civ., ed alla conseguente abrogazione dell'obbligo di vidimazione delle scritture contabili).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)