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Sez. 2, Sentenza n. 299 del 02/02/1974 (Rv. 367950 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367950-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il giudicato formatosi in altro giudizio (cosiddetto giudicato esterno) da luogo ad una vera e propria eccezione, che deve essere proposta, nei modi di rito, nella Sede di merito, onde non puo essere fatta valere, per la prima volta, in Sede di legittimita. (Conf 1073'69, mass n 339575).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)