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Sez. L, Sentenza n. 4897 del 04/05/1991 (Rv. 471972 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozione | Valutazione discrezionale di alcuni requisiti riservata al datore di lavoro della disciplina del sistema delle promozioni - Osservanza - Onere probatorio del datore di lavoro - Danno derivante dalla inosservanza - Onere probatorio del lavoratore - Contenuto.
Stato
decisa il 1991-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471972-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozione

Il datore di lavoro, al quale la disciplina del sistema delle promozioni riservi non l'integrazione di criteri prefissati con un punteggio totalmente libero ma la valutazione discrezionale di alcuni requisiti, ha l'obbligo - cui corrisponde il diritto soggettivo di ciascun candidato - di effettuare le previste valutazioni. L'adempimento di tale obbligo - che, non potendo la valutazione identificarsi con il suo risultato (rappresentato dal punteggio assegnato), presuppone l'esternazione dei criteri (sindacabili sotto il profilo della coerenza) seguiti per pervenire alla quantificazione dei requisiti considerati - deve essere provato dal datore di lavoro, mentre grava invece sul candidato l'onere di provare di aver subito un danno a causa dell'inadempimento di detto obbligo, tale danno individuandosi, di regola, nella mancata promozione o, più generalmente, nella perdita della probabilità di promozione attribuibile al candidato prima del compimento delle operazioni selettive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)