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Sez. 7, Ordinanza n. 23354 del 18/04/2023 Cc. (dep. 29/05/2023) Rv. 284745 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Cassazione - Ricorso personale - Morte dell’imputato sopravvenuta - Inammissibilità del ricorso - Condanna alle spese e al pagamento della sanzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284745-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In caso di ricorso per cassazione presentato dalla parte personalmente, la morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende inammissibile l'impugnazione, ma esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)